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D.Lvo 29/10/1999 n. 490Articolo 132 Danno ai beni culturali ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87. Articolo 133 Violazioni in materia di affissione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimita' di essi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000. 2. Il responsabile della violazione e' inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicita', nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si Articolo 134 Perdita di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4) 1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. 2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. 4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. Articolo 135 Violazioni in atti giuridici (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41) 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esso prescritte, sono nulli. 2. Resta sempre salva la facolta' del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III. Articolo 136 Omessa esibizione di documenti per l'esportazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23) 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000. Articolo 137 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13) 1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000. TITOLO II BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI CAPO INDIVIDUAZIONE Articolo 138 Beni ambientali 1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione: a) i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145; b) i beni e le aree indicati all'articolo 146. Articolo 139 Beni soggetti a tutela (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1) 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; Articolo 140 Elenchi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico. 2. La compilazione di detti elenchi e' affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale. 3. La commissione dura in carica quattro anni ed e' composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. 4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle localita' da tutelare. 5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse localita' contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni. 6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi e' altresi' data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. Articolo 141 Approvazione dell'elenco (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. 2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune. Articolo 142 Pubblicita' dell'elenco (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. L'elenco approvato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Articolo 143 Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139 (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalita' previste all'articolo 142, comma 2. Articolo 144 Integrazione degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a) 1. Il Ministero ha facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente. 2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, e' inviata dal Ministero ai comuni interessati affinche' provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresi' depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici co- 3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero. 4. L'integrazione dell'elenco e' approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3. Articolo 145 Revoca o modifica degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3) 1. Gli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta. Articolo 146 Beni tutelati per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater) 1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera |
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